Denuncia al mediatore europeo

Il mediatore europeo (art. 228 TFUE) è una figura simile a quella del difensore civico che è particolarmente diffusa negli ordinamenti nei Paesi nordici. Si tratta di un organo indipendente e imparziale che tutela gli amministrati dagli errori della pubblica amministrazione. Il mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo per la durata della legislatura ed è rieleggibile. Inoltre, il mediatore europeo deve relazionare rispetto alla propria attività al Parlamento europeo.


Il compito del mediatore europeo è quello di ricevere le denunce dei cittadini europei o dei soggetti che risiedono o hanno sede legale in uno Stato membro che lamentano un episodio di cattiva amministrazione delle istituzioni, organi o organismi dell’UE. La denuncia può essere depositata mediante un apposito formulario o in forma elettronica sul sito del mediatore. Per cattiva amministrazione si intendono comportamenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea che non rispettino la normativa vigenti, che non rispettino il principio di buona amministrazione o che siano in violazione dei diritti umani.


La funzione del mediatore è quella di esperire un tentativo di conciliazione e la sua attività non può avere ad oggetto fatti che siano oggetto di una procedura giudiziaria. Il mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate, procede alle indagini che ritiene giustificate. Se il mediatore constata un caso di cattiva amministrazione, trasmette un rapporto all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. A sua volta, il mediatore trasmette una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati e informa la persona che ha sporto denuncia sui risultati dell’indagine. Infine, ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.


Sito del mediatore europeo