I diritti dei cittadini europei
I principali diritti collegati allo status di cittadino europeo sono:
La garanzia di una buona amministrazione: il diritto di rivolgersi a una istituzione dell’UE nella propria lingua e ricevere risposta e il diritto alla trasparenza degli atti e di accesso ai documenti di istituzioni e organismi europei.
Le istituzioni dell’Unione sono tenute a garantire ai cittadini una buona amministrazione. In particolare, ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole di tempo, ad essere ascoltato prima che nei suoi confronti vengano adottati dei provvedimenti e ad avere accesso ai fascicoli che lo riguardano e ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie UE.
In particolare, l’art. 15 para. 3 TFUE prevedere il diritto alla trasparenza degli atti e di accesso ai documenti di istituzioni e organismi europei (per cittadini e residenti). Ciascuna istituzione, organo o organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, in conformità a tali regolamenti.
Con riferimento alla possibilità di rivolgersi alle istituzioni, è importante ricordare che le lingue degli Stati membri sono lingue ufficiali dell’UE (ad oggi 24) e ciascuna istituzione è tenuta a fornire un riscontro ai cittadini nella lingua con cui viene fatta la richiesta. Pertanto, queste sono dotate di specifici regolamenti interni che consentono l’esercizio effettivo di questo diritto di cui possono avvalersi anche persone fisiche residenti ma prive del possesso della cittadinanza europea o persone giuridiche con sede legale nel territorio dell’UE. Una specificazione di questa possibilità di contatto con le istituzioni europee sono il diritto di petizione al parlamento europeo (rimando) e la denuncia al mediatore europeo (rimando).
Elettorato attivo e passivo alle elezioni europee e comunali nello Stato membro di residenza.
L’art. 22 TFUE stabilisce che tutti i cittadini che risiedono in uno Stato diverso da quello di cittadinanza possono partecipare (diritto di voto ed eleggibilità) alle elezioni comunali ed europee (nella quota dello stato di residenza) alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Questa previsione è stata pensata per aiutare la dimensione stabile della libera circolazione. Ciò che il Trattato non prevede è l’estensione di questa previsione anche alle elezioni dei parlamenti nazionali. A livello interno c’è poi una certa discrezionalità (ad esempio, in Italia a livello comunale non è possibile accedere alla carica di sindaco ma solo ad altre cariche).
Protezione diplomatica e consolare negli stati terzi.
Nessuno Stato membro ha una propria rappresentanza in tutti gli Stati del mondo. L’art. 23 TFUE consente ai cittadini europei che si trovino sul territorio di uno Stato terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non sia rappresentato di rivolgersi alle autorità di uno Stato membro diverso dal proprio (ambasciata o consolato). Quest’ultima, deve garantire lo stesso livello di tutela diplomatica e consolare e le stesse condizioni di accesso dei cittadini di tale Stato.
Divieto di discriminazione in base alla nazionalità.
L’articolo 18 TFUE stabilisce che è vietata ogni discriminazione effettuata sin base alla nazionalità. Ciò significa che un cittadino di uno Stato membro ha diritto ad essere trattato come i cittadini dello Stato membro in cui si trova.
Libertà di circolazione e soggiorno nell’UE.
Le norme che attualmente regolano e tutelano la libera circolazione e soggiorno dei cittadini europei nell’Unione europea sono il frutto di una lunga evoluzione. In origine la libera circolazione era garantita solo ai lavoratori considerati alla stregua di un fattore produttivo (insieme a merci, servizi e capitali). Oggi invece è garantita a tutti i cittadini europei, con la previsione di regole specifiche per i lavoratori.
La libera circolazione e soggiorno è un diritto previsto dall’art. 21 TFUE: “Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.” Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE all’art. 45(2) prevede che “Ogni cittadino UE ha diritto i circolare e soggiornare liberamente nel territorio di uno stato membro”. Nel diritto derivato, punto di riferimento fondamentale è la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. La direttiva estende questo diritto anche ai familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino UE che esercita la libertà di circolazione, indipendentemente dalla loro nazionalità (diritto al ricongiungimento famigliare) con il fine di tutelare il diritto alla vita privata e familiare (art. 7 carta dei diritti fondamentali) e di eliminare gli ostacoli alla libertà di circolazione.
Iniziativa dei cittadini europei (rimando).